Data di Pubblicazione:
2017
Abstract:
Va a questo punto sottolineato come, all'atto del recepimento da parte dell'Italia e degli Stati dell'Unione, sussistesse una discrepanza tra normativa UE ed IMO.
La normativa europea infatti, con la Direttiva 2012/33/UE aveva previsto che, per gli Stati Membri dell'UE, non si applicasse la cosiddetta "clausola di revisione al 2018", prevista invece dall'IMO e tesa a verificare al 2018 l'effettiva disponibilità di bunker a basso tenore di zolfo in grado di soddisfare la domanda del mercato al 2020 e un'eventuale opzione di traslare l'entrata in vigore di tale limite al 2025, scelta che avrebbe creato di certo livelli diversi di tutela ambientale, basti pensare al caso di bacini marittimi condivisi.
Pertanto, secondo le disposizioni della legislazione europea nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica dei Paesi Comunitari, i combustibili marittimi usati avrebbero dovuto rispettare in ogni caso il limite dello 0,50% al 2020, indipendentemente dalle decisioni che avrebbe potuto adottare l'IMO a quella data.
Tipologia CRIS:
01.01 Articolo in rivista
Keywords:
combustibili; marittimi; IMO
Elenco autori:
Annunziata, Lorianna; Magnavita, Giulia
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