Data di Pubblicazione:
2014
Abstract:
Una delle principali novità introdotte dal regolamento UE n. 1152/2012 sui regimi di qualità è la disciplina delle «indicazioni facoltative di qualità». Dopo averla brevemente esaminata, evidenziandone il contesto politico in cui è maturata, nonché l'ambito di applicazione, l'Autore si sofferma sulla prima e, per ora, unica indicazione facoltativa di qualità «istituita» dal regolamento: «prodotto di montagna». Di essa vengono esaminare, in particolare, le condizioni d'uso, anche alla luce del regolamento delegato della Commissione europea n. 645/2014.
Partendo, poi, dai dubbi interpretativi che sorgono dalla lettura dell'art. 28 del regolamento UE n. 1151/2012, sulle disposizioni nazionali che possano essere «mantenute» in vigore, l'Autore affronta la questione della illegittimità o meno delle indicazioni di provenienza montana del prodotto disciplinate dal legislatore italiano ai sensi del d.lgs. n. 228/2001 e della "legge finanziaria 2003".
Tipologia CRIS:
01.01 Articolo in rivista
Keywords:
indicazioni facoltative di qualità; prodotto di montagna; informazioni volontarie; tutela del consumatore; denominazioni d'origine protette; indicazioni geografiche protette
Elenco autori:
Strambi, Giuliana
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