Data di Pubblicazione:
2016
Abstract:
In seguito al tentato colpo di stato del luglio 2016 e alla dichiarazione sullo stato di emergenza, il governo turco ha esercitato la facoltà di deroga prevista dall'art. 15 della Convenzione europea dei diritti umani e ha adottato una serie di misure straordinarie dirette ad impedire che altri membri (o simpatizzanti) dell'organizzazione ritenuta principale responsabile del tentato colpo di stato, il Fethullah Terrorist Organisation (FETÖ), presenti nei gangli vitali dell'amministrazione pubblica turca, sostenessero in qualsiasi modo l'azione sovversiva o tentassero un nuovo golpe. Il presente lavoro persegue l'obiettivo di valutare se la Turchia abbia esercitato il potere di deroga in modo legittimo e nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali previste dall'articolo 15, oppure se le misure adottate non siano andate oltre i limiti di ragionevolezza e proporzionalità richiesti dal tale disposizione per restringere l'ambito di tutela dei diritti fondamentali in questo Paese
Tipologia CRIS:
01.01 Articolo in rivista
Keywords:
CEDU Turchia; colpo di stato; stato di emergenza; facoltà di deroga; art. 15; proporzionalità
Elenco autori:
Fasciglione, Marco
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